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Droghe: l’attuale normativa, le droghe leggere e pesanti, la possibile liberalizzazione della marijuana

Quando la redazione ti chiede di scrivere sulla droga e sui fenomeni correlati, si resta sempre un po’ intimiditi. Interdetti, si ha paura di non “centrare” l’argomento, di sembrare troppo proibizionista o troppo fricchettone. Di non conoscere, in sostanza, le sostanze che oggi determinano un vorticoso e malavitoso mercato. Cerchiamo allora di cogliere le sfumature.

In questo articolo gli argomenti e le diversificazioni verranno solo accidentalmente sfiorati. Per farlo, partiamo dal quadro normativo sugli “stupefacenti”, un quadro assai poco lineare. Infatti, il percorso legislativo fino qui intrapreso è stato maldestro e pasticciato; si sono succedute leggi in contrasto tra loro, prive di un percorso omogeneo e di una meta comune.

Marijuana legge Pequod
©Flickr, autore Laura Scudder, amsterdamhashhempandmarijuanamuseum

DPR 309/90

Era ancora la Prima Repubblica quando fu promulgata la legge «Jervolino-Vassalli» (DPR 309/90), che all’art.73 regolava e diversificava lo spaccio di droghe pesanti (pena da 8 a 20 anni) dallo spaccio delle droghe leggere (pena da 2 a 6 anni), prevendendo la “lieve entità“, sempre in una logica di diversificazione in base alla sostanza, dove le pene previste erano da 1 a 6 anni per le droghe pesanti e da 6 mesi a 2 anni per le leggere.

Il referendum dell’aprile 1993

Avvenne su istanza del Partito Radicale, attraverso le battaglie referendarie di Marco Pannella, e portò alla modifica della legge «Jervolino-Vassalli». Sono state abolite le sanzioni penali per l’uso personale delle sostanze illecite (art. 76); abrogata la cosiddetta “dose media giornaliera”, ovvero il criterio meccanico che sanciva lo spartiacque fra l’uso personale e lo spaccio (art. 75 e 78), e quindi diversificata la sanzione amministrativa da quella penale. Inoltre furono eliminate delle norme che consentivano al Ministro della Sanità la facoltà di stabilire limiti e modalità nell’uso di farmaci sostitutivi (art. 2) e quelle che imponevano al medico di famiglia di comunicare al servizio pubblico per le tossicodipendenze il nome dei loro pazienti consumatori di sostanze proibite (art. 120 e 121).

Introduzione della legge Fini–Giovanardi (21 febbraio 2006) e successiva bocciatura in seno alla Corte Costituzionale (12 febbraio 2014)

L’introduzione della Fini–Giovanardi andò a modificare il già visto art. 73, limitando la distinzione tra droghe leggere e pesanti. Lo spaccio, senza distinzioni, veniva punito dai 6 ai 20 anni, mentre “il fatto di lieve entità”, anche questo senza più distinzione tra droghe pesanti e leggere, veniva uniformato ad un’unica tipologia di pena da uno a sei anni.

Certamente l’equiparazione tra le diverse droghe fece allora molto discutere, ma quando la Corte Costituzionale si pronunciò, nel 2014, non affrontò la diversificazione del catalogo degli stupefacenti: oggetto di discussione fu solo la procedura con la quale la norma fu prodotta, non il merito della stessa. Infatti, ciò che evidenziò il giudice fu il fatto che una sostanziale riforma organica del testo unico sugli stupefacenti era stata introdotta nell’ordinamento non tramite una proposta di legge condivisa in Parlamento, bensì fu scelta una “scorciatoia”, ovvero degli emendamenti inseriti nella conversione di un decreto legge che in origine aveva un oggetto del tutto diverso, la sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino.

Legge droghe Pequod
Foto di Nicola Baron, “diritto civile italiano (da www.flickr. com).

Ritorno al passato, ritorno alla DPR 309/90
Alla bocciatura della Fini – Giovanardi da parte della Consulta, non seguì nessuna nuova iniziativa organica volta a disciplinare il tema, condannando il presente ad essere nuovamente regolato da un normativa passata, la già indicata «Jervolino-Vassalli».

Liberalizzazione della cannabis? La proposta di legge n. 3235

In questo quadro così confuso e poco incline al cambiamento, tuttavia, non mancano nuove prospettive legislative. Giace in Parlamento ormai da un anno e mezzo una proposta di legge, la n. 3235, certamente dirompente e dagli effetti assai nuovi. Presentata il 16 luglio 2015 dal senatore Benedetto Della Vedova, la nuova iniziativa darebbe la possibilità di coltivare fino a 5 piante di cannabis di sesso femminile, previa comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli competente per il territorio e consentendo anche la coltivazione in forma associata. Per farlo sarà necessario costituirsi in enti ad hoc, senza fini di lucro, con una composizione di massimo 50 membri.

Per quanto riguarda il possesso, il disegno di legge prevede la possibilità di detenere fino a 5 grammi per uso ricreativo all’esterno portati a 15 grammi per l’uso domestico. Si potrà fumare solo negli spazi privati, chiusi o aperti, mentre rimane in vigore il divieto relativo ai luoghi pubblici aperti al pubblico e in ambienti di lavoro pubblici e privati. Depenalizzata anche la cessione gratuita alle persone maggiorenni entro il limite indicato per la detenzione personale. Lo spaccio continuerà ad essere illegale, mentre la commercializzazione potrà avvenire solo in regime di monopolio statale, attraverso locali dedicati, prevedendo un sistema di tracciabilità del processo produttivo, con il divieto di importazione ed esportazione.

Tutto questo costituirebbe dunque una rivoluzione culturale, ancor prima che giuridica. Bisognerà vedere allora quale legislatura sarà in grado di adottare il provvedimento, assumendosene la responsabilità.

In copertina: foto di Cabrera Photo, “Ejercicio Fotográfico: Bodegón de Droga” (da www.flickr.com)

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Mirko Pizzocri

Ho 32 anni e arrivo dall’estrema provincia di Milano, insomma dalla campagna alla city, per necessità, lavoro e studio, ma forse un pochino anche per piacere. Sono laureato in Giurisprudenza, e manco a dirlo da grande vorrei fare l’avvocato. Intanto mi diletto e diverto tra sport praticati, lettura e viaggi. Ultimamente, frequentando la ciurma di Pequod, ho anche preso gusto a scrivere...