Skip to main content

La Repubblica: senza diritti costituzionali garantiti non c’è festa

Repubblica o Monarchia? Fu questo il tenore del quesito presentato all’elettorato del’46 per la prima volta impreziosito dalla presenza femminile. Il risultato lo conosciamo e letto ora, a distanza di oltre mezzo secolo, ci appare ovvio, scontato e forse necessario a chiudere il cerchio, a mettere sotto chiave lo scomodo passato con il fascismo, con la guerra e la miseria da esso generate. Tuttavia, come nota di colore, da appassionati di storia, non potrà non essere citato il risultato aritmetico, che vide 12.717.923 (54,3%) cittadini favorevoli alla repubblica e 10.719.284 (45,7%) cittadini favorevoli alla monarchia. Letto e archiviato, con buona pace dei revisionisti.

risultati_referendum_2_giugno_1946

Celebrato il risultato, benvenuta la repubblica, ciò che meriterebbe una sensibilità maggiore talvolta resta un po’ offuscato dal fatto storico: l’elezione in quello stesso giorno dell’assemblea costituente, vera fucina dei diritti e vera madre della Costituzione Repubblicana. Testo giuridico, questo, primario e necessario per la costruzione dello “Stato Italia” quale stato libero, democratico e tollerante. Le scienze Politiche ce lo insegnano ormai da diverso tempo, non è la dicitura Res pubblica a certificare la democraticità di uno stato. La forma di stato, se non imperniata di diritti civili condivisi, accettati e voluti e poi impressi su una carta costituente da sola non è sufficiente, non basta. Di repubbliche non democratiche ne è piena la storia. Probabilmente anche il popolo cinese, quando nel 1911 salutò la forma Imperiale, fu entusiasta, smanioso di belle prospettive che furono, invece, annientate da una guerra civile che portò all’instaurazione di una repubblica monopartitica e assai poco dedita al riconoscimento dei principali diritti dell’uomo. Con buona pace della forma di stato cambiata.

Assemblea-Costituente

Esempio opposto ne è il Regno Unito di Gran Bretagna, dove la monarchia vive e resta in carica, forte di un ampio consenso fra i regnati. Consenso ottenuto nei secoli, attraverso un continuo accrescimento dei diritti concessi ai cittadini e ai propri rappresentanti riuniti nella camera dei comuni a Londra. Resta curiosa la pratica parlamentare, durata in carica fino al 1998, dove la seduta rappresentativa poteva essere discussa a porte chiuse, bastava un singolo parlamentare che esclamasse a voce alta “I spy strangers” per evitare, così, ingerenze esterne di altri poteri dello Stato all’interno della “stanza della democrazia”. Degna di nota resta la norma consuetudinaria tale per cui al Sovrano non è permesso accedere nella camera dei comuni; quest’ultimo divieto ben si innesta nell’ottica di preservazione del potere dei rappresentati del popolo e dunque nella libertà dello stesso.

Talvolta, al contrario, la monarchia non è riuscita ad essere così lungimirante, così aperta alla sua democratizzazione, all’evoluzione di assemblee popolari a cui accostarsi nella guida di un paese. Conseguenza storica di tale miopia fu la rivoluzione: è il caso della Francia. La neonata repubblica anticipò nel continente una nuova modalità dell’esercizio del potere politico, basata sulla sovranità popolare che si imporrà in seguito in tutta Europa, per mezzo dell’insieme di valori che la data del 14 Luglio 1789 incarna.

Sfogliando la nostra Costituzione ci si accorge che tali valori sono ancora più vivi che mai. La teoria di Montesquieu riguardo alla separazione dei tre poteri dello stato, necessaria a stabilire la democrazia secondo la logica “un potere annulla un altro potere” è meravigliosamente adottata prevedendo una Magistratura autonoma, un parlamento rappresentativo del popolo ed un esecutivo espressione di un voto plebiscitario. Il controllo dell’intero meccanismo è gestito della Corte Costituzionale, organo imparziale, preposto ad oliare i meccanismi dell’intera ingegneria costituzionale, attenta a bilanciare i poteri e a tutelare l’insieme dei principi metagiuridici nella nostra carta. Esempi ne sono il principio di uguaglianza, dignità sociale, diritto al lavoro, la libertà di culto.

Principi, questi senza, i quali non potremmo vivere la società a cui siamo abituati, gli stessi che oggi hanno permesso di poter scrivere questo pezzo e a Voi (spero) con piacere di leggerlo.

Art. 21 Costituzione Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

2 giugno, Articolo 21, assemblea costituente, Costituzione, diritti, featured, Festa della Repubblica, libertà, referendum


Mirko Pizzocri

Ho 32 anni e arrivo dall’estrema provincia di Milano, insomma dalla campagna alla city, per necessità, lavoro e studio, ma forse un pochino anche per piacere. Sono laureato in Giurisprudenza, e manco a dirlo da grande vorrei fare l’avvocato. Intanto mi diletto e diverto tra sport praticati, lettura e viaggi. Ultimamente, frequentando la ciurma di Pequod, ho anche preso gusto a scrivere...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.